Profilo

Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico, è tribunale di prima istanza per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto. In ciascuna diocesi, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono (can. 1419).

Tutti i Vescovi diocesani devono costituire un Vicario giudiziale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario. Il Vescovo può comunque riservare alcune cause a sé (can. 1420). Sempre su nomina vescovile appartengono, altresì, all’organico del Tribunale il Promotore di Giustizia (can. 1430); il Difensore del Vincolo (can. 1432), entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, al pari del pubblico ministero nell’Ordinamento statale; ed infine il Notaio (can. 1437).